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TUTTOSPORT.COM Tnas, squalifica Conte ridotta a 4 mesi

Antonio Conte

L’allenatore tornerà in campo per la sfida al Barbera del 9 dicembre contro il Palermo. Il Tnas ha deciso di far scendere la condanna del tecnico della Juventus da 10 a 4 mesi, terminerà l’8 dicembre

ROMA – Antonio Conte può tornare in panchina. Lo farà il prossimo 9 dicembre al Barbera per la sfida Palermo-Juve e la squalifica terminerà un giorno prima, l’8 dicembre. È questa la decisione del Tnas che ha scontato la condanna inflitta dalla Corte di Giustizia Federale da 10 mesi a 4 mesi.

COPPOLA RICORRE – Tra le decisioni di oggi anche quella relativa a Coppola: «Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ha ricevuto istanza di arbitrato da parte di Ferdinando Coppola nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio. L’istanza ha come oggetto il provvedimento con il quale la Corte di Giustizia Federale ha confermato la sentenza di primo grado con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale aveva sanzionato il ricorrente con la squalifica di sei mesi per la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5 in relazione alla gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011».

COMUNICATO TNAS:
Il Collegio arbitrale (Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente, Prof. Guido Calvi e Avv. Enrico De Giovanni) ha emesso il lodo arbitrale per l’istanza del Sig. Antonio Conte nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Questo il testo del dispositivo:

“Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:

1.Respinge la domanda principale formulata con istanza di arbitrato prot. n. 2165 del 29 agosto 2012 dal Sig. Antonio Conte.
2.In parziale accoglimento della domanda subordinata formulata con istanza di arbitrato prot. n. 2165 del 29 agosto 2012 dal Sig. Antonio Conte infligge al medesimo la sanzione della squalifica sino all’8 dicembre 2012.
3.Dichiara assorbita ogni altra domanda, anche di carattere istruttorio.
4.Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
5.Pone a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50% gli onorari del Collegio arbitrale, liquidati come in parte motiva, con il vincolo di solidarietà.
6.Pone a carico delle parti nella misura del 50%, il pagamento dei diritti amministrativi.
7.Dichiara incassati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.”

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