Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Cagliari Calcio contro lo 0-3 a tavolino con la Roma per la gara non disputata del 23 settembre scorso.
La società Cagliari Calcio aveva impugnato il pronunciamento del Tar del Lazio che il 24 aprile scorso aveva respinto le istanze del club sardo. Il Cagliari chiedeva che venisse sospesa l’ordinanza del Tar e che prima della fine del Campionato di Serie A 2012-2013 venisse ordinato lo svolgimento della partita Cagliari-Roma, gara che non fu disputata e fu vinta a tavolino dai giallorossi. Il rinvio del match era stato decretato dal Questore di Cagliari, a seguito dell’invito del presidente del Cagliari Calcio, Massimo Cellino, a recarsi allo stadio, benchè l’impianto fosse chiuso al pubblico per l’inagibilità degli spalti. La sesta sezione del Consiglio di Stato, a seguito di una camera di consiglio che si è tenuta oggi, ha respinto l’appello cautelare presentato dal club sardo e non ha concesso la sospensiva. I giudici amministrativi hanno ritenuto, tra le altre cose, che non sussistano sufficienti presupposti, sul piano del diritto, per accogliere «la pretesa della società appellante ad ottenere, in via interinale ed urgente, un ordine di rinnovazione della partita Cagliari-Roma, quale forma di reintegrazione in forma specifica della lesione asseritamente prospettata in relazione all’illegittimità della sanzione della sconfitta »a tavolino«. Inoltre, si legge nell’ordinanza del Consiglio di Stato, »appaiono prevalenti, nella comparazione dei contrapposti interessi propria di questa fase, quelli prospettati dalle parti appellate, anche in rapporto alle posizioni di classifica delle squadre in oggetto«.
Il Cagliari Calcio chiedeva anche che fossero dichiarati illegittimi tutti i provvedimenti di giustizia sportiva con cui è stata irrogata al club la sanzione disciplinare della perdita della gara. Ma »la cognizione delle cause relative a sanzioni disciplinari è riservata dalla legge agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo, in applicazione del principio di autonomia, riconosciuto a tale ordinamento quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale«, spiega l’ordinanza, mettendo l’accento sull’autonomia del giudice sportivo in quest’ambito, come già aveva fatto il Tar.
Fonte: ansa