Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 21 ottobre 2013, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
a) SOCIETA’
Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei Collaboratori della Procura federale relativa alla gara Soc. Roma – Soc. Napoli ove, tra l’altro, si riferisce che “ i sostenitori della Società Roma scandivano il coro – lavali, lavali col fuoco o Vesuvio lavali col fuoco – nelle seguenti occasioni ed in maniera sempre udibile dal centro del campo: alle ore 19,20; 19,28; 19,50; 19,55; 20,26; 20,36; 20,45 e 20,47 dal settore Curva Nord; alle ore 19,28; 20,13; 20,45 e al 30° del secondo tempo dal settore Curva Sud: sempre i sostenitori della Roma, dai settori Curva Sud e Curva Nord alle ore 20,38 scandivano in maniera udibile dal centro del campo il coro – Napoli m…., Napoli colera sei la vergogna dell’Italia intera”. In ripetute occasioni la tifoseria napoletana rispondeva con cori “Romani b……. -”.
Letta la relazione dei Collaboratori della Procura federale relativa alla gara Soc. Milan – Soc. Udinese ove, tra l’altro, si attesta che “Milan: la Curva Sud secondo anello era occupata da circa 7/8 mila tifosi (fonte Polizia di Stato) dove la maggior parte di loro al 16° del primo tempo intonava il seguente coro: – noi non siamo napoletani, senti che puzza scappano anche i cani stanno arrivando i napoletani Napoli m….. Napoli colera sei la vergogna dell’Italia intera – il coro proseguiva per altri 15/20 secondi ma non si è ben percepito quanto recitava all’11° del secondo tempo sempre dalla medesima provenienza è stato intonato un secondo coro meno chiaramente percepito del primo dove veniva ripetuto: – noi non siamo napoletani, senti che puzza scappano anche i cani stanno arrivando i napoletani – poi il coro continuava per altri 20 secondi circa, ma la percezione di quanto detto era poco chiara. Quanto sopra espresso è stato percepito da entrambi gli addetti della Procura federale posti all’interno del recinto di giuoco, nel campo per destinazione all’altezza della linea mediana di centrocampo. Udinese: Curva Nord terzo anello presenti circa 260 (duecentosessanta) tifosi Udinese (fonte Polizia di Stato). Al 24° del primo tempo lo speaker dello stadio invitava i presenti ad astenersi da cori e comportamenti da determinare la sospensione della gara. Al 25° del primo tempo un numero imprecisato di tifosi Udinese, dalla Curva Nord terzo anello, intonava il seguente coro: – noi non siamo napoletani – .Quanto sopra espresso è stato percepito da entrambi gli addetti della Procura federale posti all’interno del recinto di giuoco, nel campo per destinazione all’altezza della linea mediana di centrocampo in modo poco chiaro ed il contenuto dello stesso coro ci è stato poi confermato dal dirigente del servizio di Pubblica Sicurezza”.
Letta la relazione dei Collaboratori della Procura federale relativa alla gara Soc. Torino – Soc. Internazionale ove, tra l’altro, si attesta che “ I tifosi ospiti (Inter) circa 500 su un totale di circa 1.200 intonavano i seguenti cori al 1° pt – Napoli colera – al 2° pt – noi non siamo napoletani – al 3° pt – Vesuvio, Vesuvio lavali con il fuoco – al 12° pt annuncio speaker anti discriminazione razziale e territoriale al 13° pt dalla Curva Primavera circa 50 tifosi del Torino cantavano: – lavali, lavali o Vesuvio lavali con il fuoco – subito dopo 13° pt i tifosi dell’Inter rispondevano con il seguente coro: – noi non siamo napoletani, bruciali bruciali con il fuoco – al 24° pt i tifosi dell’Inter intonavano: – Napoli colera – al 27° pt i tifosi dell’Inter intonavano – noi non siamo napoletani al 30° pt Curva primavera Torino intonavano: – lavali, lavali, lavali con il fuoco – al 35° pt seguiva il secondo avviso dello speaker anti discriminazione razziale e territoriale al 35° e 38° pt i tifosi dell’Inter si ripetevano: – noi non siamo napoletani – al 43° pt per circa due minuti la società Torino calcio attraverso il display si dissociava da ogni forma di discriminazione, al 13° pt i tifosi del Torino posizionati nella Curva Maratona esponevano per qualche minuto il seguente striscione : – discriminazione territoriale legge da …… – dopo i puntini era raffigurata lo testa di un maiale. I cori sopramenzionati e intonati dai circa 500 tifosi dell’Inter e dal circa 50 tifosi della Curva Primavera del Torino sono stati chiaramente uditi dal recinto di gioco e dalla Tribuna Ovest opposta al settore in cui erano posizionati i tifosi dell’Inter ”.
Osserva:
le dettagliate relazioni dei Collaboratori della Procura federale documentano, senza la necessità di ulteriore approfondimento, che nelle circostanze segnalate gruppi di sostenitori delle soc. Roma, Milan, Torino ed Inter hanno intonato cori che, sia pure con marginali variazioni, sono connotati sia da un’evidente intenzionalità discriminatoria sia da quella rilevante “dimensione e percepibilità” che la norma di riferimento (art. 11 n. 3 CGS, novellato dal provvedimento del Consiglio federale di cui al CU N. 84/A del 16/10/2013) pone quale condizione della sanzionabilità di ogni manifestazione discriminatoria (territoriale ovvero di altra natura).
Di tale deprecabile comportamento dei propri sostenitori le Soc. Roma, Milan, Torino ed Inter devono rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, nella misura indicata, quale minimo edittale, con una sorta di automatismo sanzionatorio, dal già citato art. 11 n. 3 CGS, con la precisazione che per la Soc. Torino trattasi di “prima violazione”, mentre per le altre società trattasi di violazione successiva alla prima (cfr. CU n. 220 del 20/5/2013, n. 42 del 17/9/2013 e n. 47 del 23/9/2013; con riferimento per la Soc. Roma a quanto disposto dall’art. 21 n. 2 CGS in tema di recidiva).
Questo Giudice ritiene equo predisporre, nei confronti delle società sopra indicate, la sospensione dell’esecuzione delle sanzioni alle condizione di cui all’art. 16, n. 2bis CGS, in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita alle Forze dell’ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e di discriminazione.
Per quanto attiene, infine, ai cori riferiti ai sostenitori delle Soc. Napoli e Soc. Udinese, questo giudice ritiene che debbano essere considerati “soltanto” dei beceri insulti, privi di quella specifica connotazione discriminatoria rilevante ex art. 11 CGS.
P.Q.M.
Visti gli artt. 11, n. 3, 18, n. 1 lettera e) e 16, n. 2bis CGS,
delibera di sanzionare la Soc. ROMA con l’ammenda di € 50.000 e l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Sud” e “Curva Nord” privi di spettatori;
delibera di sanzionare la Soc. MILAN con l’ammenda di € 50.000 e l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Secondo Anello della Curva Sud” privi di spettatori;
delibera di sanzionare la Soc. INTERNAZIONALE con l’ammenda di € 50.000 e l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Secondo Anello Verde ” privi di spettatori (in assenza di precisi criteri normativi in tema di manifestazioni discriminatorie da parte di tifoserie “in trasferta” è equo far riferimento al settore dello stadio in precedenza destinatario di analoga sanzione);
delibera di sanzionare la Soc. TORINO con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Primavera” privo di spettatori;
Dispone che l’esecuzione di tali sanzioni sia sospesa per anni uno con l’avvertenza che, nel caso di specifica recidività nell’ambito di tale periodo, la sospensione verrà revocata e la sanzione si aggiungerà a quella deliberata per la nuova violazione.
Ammenda di € 50.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori ( prima dell’inizio della gara, al 48° del primo tempo ed al 27 del secondo tempo) effettuato un fitto lancio di oggetti contundenti di varia natura ( bottigliette, aste di bandiera, begala e fumogeni accesi ) nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, cagionando in tal modo numerosi feriti e contusi tra costoro e gli stewards intervenuti per sedare i tumulti, con conseguente ricovero ospedaliero per uno di quest’ultimi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
CALCIATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
EL MOUTTAQUI BENATIA Medhi Amine (Roma)
Fonte: legaseriea.it