Il 3° Collegio della Corte Sportiva d’Appello ha deliberato sul ricorso della Roma contro la squalifica di Holebas per i fatti accaduti nel post partita di Genoa-Roma:
Con reclamo ritualmente proposto la A.S. Roma S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto, seguito gara Genoa/Roma del 14/12/2014, al calciatore Holebas Jose Lloyd la squalifica per una giornata effettiva di gara “per avere, nell’uscire dal recinto di giuoco, indirizzato platealmente al pubblico un gesto provocatorio ed insultante”. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito che il supposto gesto non era stato rilevato né dagli Ufficiali di gara, né dai Collaboratori della Procura Federaòe presenti sul campo.
Ha rilevato, infatti, che la foto che “immortalava” l’Holebas era stata pubblicata da un quotidiano sportivo e, di seguito, segnalata a mezzo lettera al Giudice Sportivo da un solerte Vice Procuratore che evidentemente monitora la totalità dei riscontri fotografici di tutte le gare dei Campionati di Serie A e B, in ossequio ad uno “ius novi” assolutamente singolare. Fattispecie che non rientra nell’art. 35 C.G.S. e, quindi, in carenza di legittimazione al riguardo da parte della Procura Federale. Alla seduta del 19.12.2014, fissata davanti alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale – Ia Sezione – è comparso il difensore della reclamante, il quale ha diffusamente illustrato i motivi scritti concludendo, in via principale, per l’annullamento della squalifica inflitta e, in via gradata, per la conversione della stessa in ammenda. Ciò premesso, il ricorso appare evidentemente fondato.
La Corte non può esimersi dall’osservare, dal punto di vista assorbente e decisivo del rito, che le modalità di segnalazione adottate, “ad integrazione della relazione redatta dai Collaboratori incaricati del controllo gara”, dal Procuratore federale aggiunto, non presente alla gara, circa il deprecabile gesto del calciatore Holebas e la foto di seguito pubblicata da un quotidiano sportivo, non sono di certo sussumibili tra i rituali mezzi di prova ex art. 35 C.G.S. idonei a legittimare l’avvio di un procedimento disciplinare e l’adozione della relativa sanzione, impugnata dalla odierna reclamante.
In accoglimento della richiesta principale, pertanto, appurata l’assoluta irritualità dell’acquisizione degli elementi di prova della condotta punita, la sanzione inflitta da parte del Giudice Sportivo deve essere annullata. Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma di Roma, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
Fonte: figc.it