L’avvocato Lorenzo Contucci, sempre al fianco dei tifosi che subiscono provvedimenti di Daspo, ha spiegato la situazione dei due tifosi identificati nella manifestazione svoltasi all’esterno della Curva Sud durante Roma-Sassuolo:
“(…) il Gip non ha convalidato l’obbligo di firma per un tifoso che aveva acceso un fumogeno in occasione della protesta di Roma-Sassuolo (…)”
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Due tifosi romanisti erano stati identificati nella manifestazione svoltasi nel piazzale antistante alla Curva Sud dello stadio Olimpico durante la partita Roma-Sassuolo, quarta giornata di campionato giocata lo scorso 16 settembre. Per loro era arrivato il provvedimento di Daspo. Questo quanto comunicato dalla Questura di Roma:
“Dagli sviluppi investigativi posti in essere dalla Polizia di Stato si tratterebbe di due tifosi che durante il presidio ‘non autorizzato’ posto in essere all’esterno della Curva Sud, nella zona di piazzale De Bosis durante lo svolgimento della partita, avrebbero acceso fumogeni violando così la normativa per il contrasto degli episodi di illegalità in occasione di manifestazioni sportive. Per queste persone dunque si profila la denuncia e la sottoposizione a Daspo”.
Il Questore ha emesso il provvedimento il 13 ottobre, per il quale una settimana dopo (il 20) il Pubblico Ministero ha chiesto la convalida. Due giorni dopo, però, il GIP Arturi, ha dichiarato che “la richiesta d’istanza non merita accoglimento, non ravvisandosi i supposti per la convalida del provvedimento indicato”. Obbligo di presentazione in questura di 5 anni revocato.
Secondo il GIP, non ci sono i presupposti per cui il ragazzo sia sottoposto all’obbligo di firma poiché non sussiste un discorso di pericolosità per l’ordine pubblico:
“Una ricostruzione obiettiva degli elementi fattuali ricavabili dalle relazioni di P.G. non consente di riscontrare i motivi di allarme enfatizzati nel provvedimento sanzionatorio – sostiene il dott. Arturi – e quelle connotazioni di marcata pericolosità per l’ordine pubblico, ingiustamente addebitate ad una pur estemporanea manifestazione di protesta, che, al di là di un corale e chiassoso atteggiamento oppositivo, non risulta essere mai trasmodata in iniziative potenzialmente lesive per l’incolumità dei presente, fatta eccezione per il temporaneo fastidio prodotto dalle emissioni di fumo. Il nutrito gruppo di tifosi romanisti – continua Arturi – si è limitato a non accedere all’interno dello stadio […] allo scopo di esprimere simbolicamente la propria posizione critica avverso un pacchetto di misure preventive […] avvertito non soltanto dagli ambienti ultras, ma anche da consistenti settori della società civile, come pesantemente discriminatorio ed immotivatamente punitivo, specie nei confronti degli spettatori che si sono premuniti di abbonamento annuale. La manifestazione di protesta dei tifosi romanisti, avvenuta al di fuori dell’Olimpico il 20 settembre, è l’espressione di un legittimo dissenso avverso le pretese ‘misure di sicurezza’ interne allo stadio, relativa alla libertà di opinione e manifestazione del pensiero”.
Il Giudice, infatti, non ha rilevato situazioni di pericolo o specifici attacchi nei confronti di agenti della polizia giudiziaria e dei cittadini. Per il GIP, la Polizia Giudiziaria ed il Questore nel proprio provvedimento si sono focalizzati, in modo ben poco velato, “non tanto sulle modalità concrete di svolgimento della protesta […] quanto sull’esistenza stessa di posizioni di dissenso apertamente manifestate da una parte della tifoseria, con l’appoggio ed il conforto di vasti settori dell’opinione pubblica e degli organi di informazione“.
Fonte: forzaroma.info