Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dalRappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 17 maggio 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
SOCIETA’
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata ritorno sostenitori delle Società Bologna, Genoa,Internazionale, Juventus, Milan, Napoli, Palermo, Roma e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Fonte: legaseriea.it