Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 30 agosto 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
Gara Soc. SASSUOLO – Soc. PESCARA
Il Giudice sportivo,
letti gli atti relativi alla gara soc. Sassuolo e soc.Pescara;
rilevato che la soc. Sassuolo ha utilizzato in campo (dal 65° al termine della gara) il calciatoreRagusa Antonino, tesserato in data 26 agosto 2016, il cui nominativo era stato inserito nella distinta di gara;
considerato che l’inserimento di tale nominativo nell’“elenco di 25 calciatori” non era stato trasmesso alla Lega a mezzo PEC entro le ore 12.00 del giorno precedente la gara, come tassativamente previsto dalla vigente normativa federale (CU 83/A del 20 novembre 2014), e che tale omissione comporta la sanzione della perdita della gara (ibidem n.9) ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. a) CGS,
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. Sassuolo con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.
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CALCIATORI NON ESPULSI
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
FLORENZI Alessandro (Roma)
Fonte: legaseriea.it