(D. Pirone) «L’articolo 64 comprime il ruolo delle amministrazioni pubbliche nelle procedure edilizie e pone parecchi interrogativi legati a quali società potranno usufruire di procedure iperaccelerate». E’ articolato il giudizio del professor Cesare Mirabelli, ex presidente della Corte Costituzionale, sulle nuove norme sugli stadi, sintetizzate nell’articolo 64 del decreto sulla manovra.
Professore, si tratta di una correzione consistente o formale?
«Direi consistente».
Perché?
«Si concede un importante privilegio alle società sportive che, nell’edificazione di nuove strutture che correttamente vengono definite di interesse pubblico, sono autorizzate a varare ampie operazioni edilizie per sostenere finanziariamente la realizzazione di nuovi impianti».
Un obiettivo condiviso da molti…
«Si. Ma il punto è capire se è giusto o meno estendere il privilegio concesso ad associazioni o società sportive ad altri soggetti o altre imprese che si consorziano con le società sportive le quali potrebbero divenire di pura “copertura”».
Su questo vigilano le autorità pubbliche…
«Questo è un altro punto dell’articolo 64 su cui riflettere perché questa nuova norma attenua il ruolo di Regione e Comune che, mi scuso per la sintesi, non viene compromesso ma compresso».
Cosa vuol dire?
«La disciplina precedente escludeva, attraverso l’edificazione di impianti sportivi allargata ad altri tipi di edilizia, la possibilità che nascessero nuovi complessi di edilizia residenziale. La nuova disciplina toglie questo limite perché consente qualsiasi destinazione d’uso lasciando il vincolo dell’equilbirio finanziario per la realizzazione degli impianti sportivi. In sostanza l’articolo 64 collega in qualche modo l’edilizia residenziale ad un impianto sportivo. Questo apre ad ogni modifica dell’assetto urbanistico».
In questo contesto, lei sottolinea, il ruolo delle amministrazioni pubbliche viene compresso. Ma come?
«La norma non priva l’autorità politica di un controllo perché occorre sempre che nella fase iniziale, nello studio di fattibilità, il progetto sia valutato sotto il profilo della rispondenza al pubblico interesse. Tuttavia c’è un ampliamento delle possibilità di modificare gli assetti edilizi di un’area. L’intervento del Comune è compresso dal punto di vista procedurale perché vi è una unificazione della Conferenza dei servizi che riguarda l’aspetto urbanistico con quella che riguarda la valutazione dell’impatto ambientale. Solo dopo la conclusione di questa Conferenza unificata c’è la delibera del Consiglio comunale. Sembrerebbe che quella del Consiglio comunale diventi una approvazione di ratifica in qualche modo vincolata e comunque politicamente meno forte».
L’obiettivo dell’articolo 64 sembra essere quello di una semplificazione…
«E’ un obiettivo positivo ma bisogna che si faccia attenzione che questa novità non sia il punto di apertura di modifiche senza limiti dell’assetto del territorio».
Dunque da giurista che giudizio dà dell’articolo 64?
«Il nodo cruciale è capire se la partecipazione a questo percorso iperaccelerato, pensato per una associazione sportiva, sia valido per tutti i partecipanti alla realizzazione di un impianto sportivo. La domanda che mi faccio è la seguente: è adeguatamente giustificata questa procedura solo perché riguarda un’associazione sportiva quando magari l’effettivo ruolo di questa associazione può essere marginale?».
E che risposta si dà?
«Siamo di fronte ad un decreto legge che deve essere vagliato dal Parlamento. Eventuali correttivi possono essere apportati dalle Camere».