Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 7 novembre 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
a) SOCIETÀ
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Genoa, Internazionale, Napoli, Roma e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
DELIBERA
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
b) CALCIATORI
PRIMA SANZIONE
GONALONS Maxime (Roma)
Fonte: legaseriea.it