(F. Magliaro) – Detto della mancanza dei sondaggi geologici su alcune aree interessate dal progetto e della necessità di approfondire parte di quelli già effettuati attraverso altri scavi, c’è una norma, il Decreto Presidente della Repubblica numero 207 del 2010, che stabilisce, punto per punto, quali documenti compongono un progetto affinché esso possa essere indicato come «definitivo». Nelle sette cartelle consegnate al Comune, però, di alcuni di questi documenti non c’è traccia.
Andiamo per ordine. Un progetto, per essere «definitivo», deve contenere tutti gli elementi necessari ai fini dei titoli abilitativi, deve sviluppare gli elaborati grafici e descrittivi e i calcoli a un «livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo». Non basta, dunque, che quello consegnato in Campidoglio il 15 giugno dalla Roma corrisponda alla delibera di interesse pubblico affinché esso sia «definitivo» ma deve rispondere chiaramente a queste esigenze. Tredici punti che vanno dalla relazione generale al quadro economico,dalle relazioni tecniche agli elaborati grafici, dal piano particellare di esproprio al computo metrico estimativo. Già questi ultimi due elementi non risultano presenti all’interno del dossier. Il primo, il piano particellare di esproprio, deve contenere, fra le altre cose, l’elenco delle proprietà dei terreni da espropriare (se privati), asservire (se pubblici) o occupare temporaneamente ed è corredato dell’indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate. Per ogni proprietà va indicata la presunta indennità. Il secondo, il computo metrico estimativo, è la di stima del costo di costruzione di un opera edilizia o infrastrutturale ed è dato dalla somma dei costi dei materiali per la quantità utilizzata. Si tratta di due elementi fondamentali e imprescindibili perché il progetto dello stadio si possa davvero considerare definitivo. A fianco a questi due elementi e alla questione sondaggi geologici, vi sono altri passaggi nei documenti tecnici progettuali che dovranno necessariamente essere portati e integrati nella documentazione: ad esempio, gli studi sull’impatto acustico sono presenti ma non rapportati a ciascun singolo intervento come prescrive la norma. E, ancora, gli elaborati tecnici di alcune parti (viabilità pubblica interna, parcheggi pubblici e fognature) sono a un livello di definizione (sezioni tipo, sezioni caratteristiche) non proprie di un progetto definitivo.