Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 7 aprile 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
a) SOCIETA’
Gara soc. ROMA – soc. LAZIO del 4 aprile 2017
Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella quale si attestano cori di discriminazione razziale all’indirizzo del calciatore della AS Roma Rüdiger e del calciatore della SS Lazio Lukaku, in particolare effettuati, rispettivamente, all’ 8° del primo tempo (4 secondi) ed al 2° del secondo tempo (tre secondi); considerato che i suddetti cori, di certo deprecabili e provenienti in entrambi i casi (in disparte la percentuale indicativa riportata) da un numero cospicuo di sostenitori (nell’ordine di diverse migliaia), risultano essere stati percepiti nell’intero impianto in base al posizionamento dei rappresentanti della Procura, ma non assurgono tuttavia, per dimensione reale del fenomeno, attesa la loro durata complessiva e non sistematicità, ad una rilevanza tale da giustificare l’applicazione della sanzione prevista, al minimo edittale, dal CGS; delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle società Roma e Lazio.
b) CALCIATORI
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO: AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)
PEROTTI ALMEIRA Diego (Roma): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.
Fonte: Legaseriea.it